RIAPERTURA ALLA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI

 

 

Entro il 2 aprile la possibilità di condonare le liti fiscali al 31/12/2011  

 

In sede di conversione del “Decreto Milleproroghe”, sono stati spostati in avanti alcuni termini relativi alla definizione delle liti pendenti, siccome:

- la data in cui, per fruire della sanatoria, doveva essere pendente la lite, è stata postergata dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011;

- l’ultimo giorno utile per l’esecuzione dei versamenti è stato spostato dal 30 novembre 2011 al 2 aprile 2012.

 

La modifica di cui sopra costituisce l’occasione per meditare sulla validità, o meglio, sull’attualità di alcune considerazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate. Il problema si è posto in quanto, da un lato, l’art. 39, comma 12, del D.L. 98/2011, ha fatto coincidere la data utile di pendenza della lite per fruire della sanatoria con il 10 maggio 2011, dall’altro, è entrato in vigore successivamente, il 6 luglio 2011. Era quindi aperta la questione dei giudicati formatisi nel periodo compreso tra il 1° maggio 2011 e il 5 luglio 2011: resasi conto del problema, l’Agenzia delle Entrate ha prospettato una soluzione strumentale a non intaccare il carattere irrevocabile del giudicato.

 

Apertura per le liti al 31/12/2011

La definizione è ora possibile se, da un lato, il ricorso introduttivo è stato notificato al massimo il 31 dicembre 2011 e, dall’altro, se, sempre in detta data, non si è formato il giudicato.

Si rammenta che il giudicato si forma:

- per i ricorsi introduttivi notificati sino al 4 luglio 2009, decorso un anno dal deposito della sentenza senza che la parte abbia notificato l’appello o il ricorso per Cassazione (art. 327 c.p.c. ante L. 69/2009);

- per i ricorsi introduttivi notificati successivamente al 4 luglio 2009, decorsi sei mesi dal deposito della sentenza senza che la parte abbia notificato l’appello o il ricorso per Cassazione (art. 327 c.p.c. post L. 69/2009);

- in caso di notifica della sentenza ad opera della controparte, decorsi sessanta giorni dalla notifica stessa senza che sia stato proposto appello o ricorso per Cassazione (art. 51 del D.Lgs. 546/92).

Dunque, le liti pendenti sono sanabili per tutto il 2011 pendenti alla data del 31 dicembre 2011, dinanzi alle Commissioni Tributarie e agli organi della Giustizia ordinaria, in ogni fase e grado, e anche in sede di rinvio.

 

Liti pendenti definibili

La disciplina ricalca, in buona sostanza, quella introdotta dalla Finanziaria 2003, stante l’espresso richiamo alla precedente disciplina; si ritiene possibile considerare i chiarimenti

forniti dall’Agenzia delle Entrate in tale occasione (Circolari 15.1.2003, n. 3/E e 21.2.2003, n. 12/E).

Come disposto dal co. 3 dell’art. 16 della L. 289/2002, per lite pendente in cui è parte l’Agenzia delle Entrate si intende quella che ha avuto “origine” da:

}    avvisi di accertamento;

}    provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;

}    ogni altro atto di imposizione.

Il contribuente che ha proposto “l’atto introduttivo del giudizio” può definire, con il pagamento delle somme determinate le liti fiscali pendenti:

ð alla data del 31 dicembre 2011;

ð dinnanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario (in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio);

ð in cui è parte l’Agenzia delle Entrate;

ð di valore non superiore a € 20.000,00.

 

Liti non definibili in via agevolativa

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, sono escluse le liti che riguardano:

û il silenzio-rifiuto o diniego del rimborso, in quanto, liti che non concernono una pretesa dell’Amministrazione Finanziaria di maggiori tributi o sanzioni amministrative, ma un’istanza di restituzione di somme assunte come indebitamente versate dal contribuente;

û il diniego o la revoca di agevolazioni, poiché è assente un tributo preteso in base al quale determinare la somma dovuta per la definizione della lite;

û avvisi di liquidazione, ingiunzioni e ruoli, in quanto per loro natura non sono atti impositivi in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione del tributo. Le liti sono comunque definibili, come precisato dall’Agenzia, se l’atto oggetto del contendere assolve anche ad una funzione impositiva;

û omessi versamenti di tributi. L’esclusione riguarda le cartelle di pagamento emesse ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73 e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/72 se assolvono esclusivamente la funzione di riscossione. Diversamente, sono definibili le liti pendenti che derivano da cartelle di pagamento che assolvono anche alla funzione di provvedimento impositivo (ad esempio, a seguito del disconoscimento di detrazioni o deduzioni).

û precedenti definizioni agevolate. In merito, come specificato dall’Agenzia “allineandosi” all’orientamento della Corte di Cassazione (sentenze 6.5.2002, n. 6462 e 7.5.97, n. 3979) non sono definibili le liti che hanno ad oggetto precedenti definizioni agevolate.

Sono escluse dalla disciplina in commento le liti che, ai sensi della lett. e) del citato co. 12 riguardano controversie aventi ad oggetto il recupero di aiuti di Stato illegittimi.

 

Tributi definibili e tributi esclusi

Nella citata Circolare n. 12/E è stato precisato che sono definibili tutte le liti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate anche se aventi ad oggetto:

- tributi diversi da quelli erariali, quali IRAP o addizionali regionali e comunali IRPEF;

- tasse (ad esempio, le tasse automobilistiche qualora la gestione della controversia sia ancora attribuita all’Agenzia delle Entrate).

Non possono essere definite le controversie in materia di:

- tributi locali;

- contributi previdenziali ed assistenziali. Come specificato dalla citata Circolare n. 12/E, poiché le controversie riguardanti contributi previdenziali ed assistenziali devono essere instaurate nei confronti degli Enti previdenziali, la definizione ex art. 16, Legge n. 289/2002 è inefficace per la parte concernente detti contributi.

 

Valore delle liti definibili

Il valore della lite costituisce la base per calcolare la somma da versare al fine della definizione agevolata. Tale valore è individuato, ai sensi della lett. c) del co. 3 del citato art. 16, con riferimento:

­ all’ammontare dell’imposta oggetto di contestazione in primo grado; non vanno considerati gli interessi, le indennità di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento (se la lite si riferisce a sanzioni non collegate al tributo, queste comunque sono considerate ai fini del valore della lite);

­ all’ammontare delle sanzioni, se il giudizio è stato instaurato, fin dall’origine, al solo fine di contestare le sanzioni collegate al tributo (ad esempio, sanzioni per tardivo versamento). In tal caso la definizione avviene avendo riguardo al solo ammontare delle stesse.

Il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

 

Costo della definizione agevolata

La misura delle somme da versare al fine della definizione agevolata è differenziata a seconda del valore della lite:

Cause di valore fino a 2.000 euro

Se il valore della lite è fino a 2.000,00 euro, deve essere versato un importo fisso di 150 euro.

Cause di valore superiore a 2.000 euro

Se il valore della lite, invece, è superiore a 2.000 euro, occorre versare:

- un importo pari al 10% del valore della lite, se l’Agenzia delle Entrate ha perso la causa;

- un importo pari al 50% del valore della lite, se il contribuente ha perso la causa;

- un importo pari al 30% del valore della lite, se il giudice non ha ancora emanato la sentenza.

Per calcolare l’entità delle somme da versare, può quindi essere necessario vagliare l’andamento del processo. Si evidenzia che, talvolta, può essere difficile determinare l’importo da versare, posto che, ove il contribuente abbia vinto la causa solo in parte, il calcolo deve essere effettuato sia sulla “parte” di causa vinta sia su quella persa.

Dalle somme dovute per la definizione agevolata delle liti pendenti vanno scomputate quelle già versate.

 

Modalità di definizione

In merito alla definizione delle liti fiscali pendenti:

• il pagamento delle somme dovute va effettuato in un’unica soluzione entro il 2 aprile 2012;

• la domanda di definizione va presentata entro il 2 aprile 2012;

fino al 30.6.2012 sono sospese presso le Commissioni Tributarie le liti fiscali definibili;

entro il 15.7.2012 l’Ufficio competente deve trasmettere alle Commissioni Tributarie l’elenco delle liti per le quali è stata richiesta la definizione;

entro il 30.9.2012 il deposito da parte dell’Ufficio della comunicazione attestante la regolarità della domanda e del pagamento integrale della somma dovuta, o il diniego della definizione.

 

Modello F24 per il pagamento

Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 2 aprile prossimo mediante il modello F24 “elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo “8082”, così come specificato con la risoluzione 82/2011. Il suddetto codice tributo va esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nel campo “codice ufficio” del codice della

Direzione provinciale o regionale della competente Agenzia delle Entrate parte nel giudizio, nel campo “tipo” del carattere “R”, nel campo “elementi identificativi” della sigla “DLF” (= definizioni liti fiscali), mentre nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce l’atto impugnato.

In merito l’Agenzia delle Entrate precisa che il suddetto modello di versamento va utilizzato qualunque sia il tributo oggetto della lite e che è esclusa la compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

 

Presentazione della domanda di definizione

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto uno specifico modello per ciascuna lite autonoma definibile, esclusivamente in via telematica, scaricabile dal link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2b3405804853ec918797a7fe09b670a4/Modello+di+domanda+liti+fiscali.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2b3405804853ec918797a7fe09b670a

Il modello di domanda è graficamente suddiviso in più sezioni: la prima contiene lo spazio in cui indicare il codice ufficio della Direzione Provinciale o Regionale competente in ordine all’istruttoria del contenzioso (tale codice è reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: Contatta l’Agenzia – Ufficio – Uffici dell’Agenzia); la sezione successiva è riservata all’indicazione dei dati identificativi del richiedente, e quella dopo agli stessi dati relativi, però, a chi presenta la domanda (rappresentante legale, curatore fallimentare, etc); la sezione più importante, infine, è quella destinata a contenere i dati riguardanti la lite fiscale pendente oggetto della domanda (organo giudicante, sede, numero e tipo di atto impugnato, numero registro del procedimento, valore della lite, importo dovuto, etc). È appena il caso di evidenziare che in tale sezione è previsto anche un campo in cui deve essere inserito l’eventuale ammontare dei tributi, interessi, sanzioni e indennità di mora spettanti all’Agenzia delle Entrate e versati in pendenza di giudizio per effetto delle disposizioni sulla riscossione frazionata. Non devono essere annotati, tuttavia, i tributi, gli interessi, le indennità e le sanzioni divenuti già definitivi.

Per la presentazione, il contribuente può avvalersi degli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3 co. 2-bis e 3 del D.P.R. 322/98 oppure rivolgersi a qualsiasi Direzione provinciale delle Entrate.

La domanda di definizione può essere inviata sino al 2 aprile 2012.

La trasmissione telematica avviene attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando Entratel o a Fisconline. La domanda deve essere conservata dall’istante sino alla definitiva conclusione della lite, sino al momento in cui il giudice, quindi, dichiarerà l’estinzione del giudizio per intervenuto condono, unitamente alla documentazione relativa ai versamenti effettuati.

 

 

27/02/2012

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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